Frazionamento catastale
Oggetto
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 18 della L. n. 47/85 come ricompreso all’Art. 30 comma 5 del DPR 380/2001, i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
Uffici e competenze
Ufficio responsabile: Sportello Unico Edilizia
Dove rivolgersi: URCA - Sportello del Cittadino per presentazione pratica e per ritiro modelli di domanda
Destinatari
I tecnici liberi professionisti che devono presentare all’agenzia del territorio, per la conseguente approvazione, frazionamenti catastali di terreni.
Procedimento
Il deposito del frazionamento catastale viene effettuato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia che provvedere ad apporre l’apposita attestazione. Copia cartacea del frazionamento unitamente all’apposito modello di deposito predisposto dal Comune dovrà poi essere presentata agli sportelli URCA per la relativa protocollazione. L’Amministrazione Comunale si limiterà alla catalogazione della documentazione depositata.
Documentazione
Copia cartacea del frazionamento catastale unitamente all’apposito modello di deposito.
Costi
Il deposito del frazionamento non comporta alcun costo.