Registro associazioni di volontariato: vidimazione
Oggetto
Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di assicurare contro il rischio di malattie professionali, di infortuni e per responsabilità civile verso i terzi, i soci che svolgono fattivamente le attività dell'associazione. Conseguentemente a quest'obbligo, previsto dall'articolo 4 della Legge 266/1991, le organizzazioni devono tenere il registro di tali aderenti, che deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da parte del segretario comunale, del notaio o di altro pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento senza oneri.
Uffici e competenze
Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Segreteria Generale
Procedimento
Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato che intende chiedere la vidimazione del registro degli aderenti, deve presentare un'apposita richiesta di autorizzazione al Segretario Comunale, da presentare all'Ufficio Protocollo
Documenti
- modulo di richiesta compilato e sottoscritto
- il registro per il quale è richiesta la bollatura: nella copertina deve essere riportata la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale ed il tipo di registro
- copia dello statuto dell'organizzazione
Costi
Non sono previste spese